| Libro Unico : abolita la maxisanzione |
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Con nota del 30 Ottobre 2008, la Direz.Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, ha chiarito che con l'entrata in vigore del D.l.112/08 è stata abolita la disposizione del comma 1178 dell'art.1 L.296/06, relativa alla maxisanzione (da € 4000 a € 12000) per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori.Tale provvedimento sanzionatorio non è quindi applicabile a decorrere dal 25 giugno 2008. Gli ispettori sono tenuti pertanto ad applicare il più lieve regime sanzionatorio contenuto nel D.P.R. 1124/1965. A decorrere dalla stessa data non può essere sanzionato il mancato aggiornamento del libro presenze entro il giorno immediatamente successivo a quello della prestazione lavorativa, dal momento che il D.L.112/08 prevede che l'aggiornamento del libro unico del lavoro debba avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. |
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