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Lavoratori extracomunitari stagionali

10 aprile 2009 - Pubblicato sulla G.U. n. 84 il D.P.C.M. del 20 marzo 2009, relativo alla quota massima di lavoratori stagionali extracomunitari ammessa nel territorio nazionale per l'anno in corso. E' consentita l'entrata in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro la quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.
La quota riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

Dalle ore 08.00 del giorno 15 aprile 2009 possono essere presentate le domande di nulla osta, utilizzando l’apposito programma disponibile sul sito del Ministero dell'Interno al seguente indirizzo:
http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download
 
Variazione del tasso d'interesse
12 Marzo 2009 - La Banca Centrale Europea ha  fissato nella misura del 1,50% il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti  contributivi  dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
A decorrere dal 11 marzo 2009, pertanto, gli interessi di dilazione e di differimento saranno quindi calcolati applicando l’aliquota dell’7,50%. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato od omesso versamento dei contributi;la nuova misura delle sanzioni civili per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi è pari al 7,00,% annuo.
 
Artigiani e Commercianti - Contributi Anno 2009

11 Febbraio 2009: L'INPS con la circolare n. 16 conferma le aliquote contributive per l'anno 2009 nella misura del 20,00%.Pertanto il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta come segue:

Artigiani

- € 2.855,44 annui per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni 

- € 2.428,24 annui per i coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni

Commercianti

- € 2.868,26 annui per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni.
- € 2.441,06 annui per i coadiutori di età inferiore ai 21 anni.

 
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